Molte volte ci si imbatte in figure professionali di cui non si sa molto con la conseguenza che non si hanno le idee chiare in merito ad una eventuale possibilità di carriera e ponendosi continue domande senza riuscire a chiarirsi le idee. Tra questi casi rientrano le figure degli Operatori Professionali in Oro – oporo – di cui oggi si parla moltissimo, ma di cui tanti non conoscono bene né il significato né il ruolo né se, effettivamente, può essere considerata una valida nuova opportunità di carriera come lavoro continuativo e duraturo.
Vediamo insieme allora di che si tratta andando ad approfondire le caratteristiche principali di questa nuova attività. Prima di tutto, com’è intuibile dall’argomento molto delicato, le normative che regolano i rapporti e il commercio con l’oro sono molto complesse e rigide ed è giusto che si presti molta attenzione a ciò che occorre per diventare oporo onde evitare di incorrere in qualche problema legislativo.
L’oporo, ossia l’operatore professionale in oro, è colui che opera il commercio dell’oro sia per conto proprio che per conto di terzi in base all’art. 1 comma 1 della Legge 7/2000, la quale, specifica bene cosa si intende con il termine Oro.
Da lì si intuisce che si può parlare di tale attività solo se si ha a che fare con un oro la cui purezza sia superiore a 995 millesimi, quando è in forma di lingotti, oppure 900 millesimi se in forma di monete. Regola altrettanto fondamentale è che l’oro in questione sia destinato ad un uso industriale.
Diversamente, non esiste la figura né l’attività di oporo.
Naturalmente, per diventare oporo è necessario possedere dei requisiti dettagliati, stabiliti dalla Banca d’Italia che detiene anche un albo, consultabile su internet, molto utile soprattutto per controllare l’affidabilità dell’operatore scelto affinché si sia certi dei suoi requisti di legge.
Quali sono tali requisiti? Principalmente si parla di due principali fondamenta su cui si basa la futura figura dell’Operatore Professionale in Oro:
1) avere una società con forma giuridica ben distinta, quindi o società per azione, o anche cooperativa, in accomandita o a responsabilità limitata, purchè il capitale sociale versato non sia inferiore al valore minimo previsto per quanto riguarda le società per azioni.
2) Avere requisiti di onorabilità.
Gli articoli 108 e 109 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dai Decreti attuativi del Ministero del Tesoro nn. 516 e 517 del 30 dicembre 1998 determinano i requisiti di onorabilità che investono gli amministratori della società operante affinché garantisca una sana e prudente gestione della stessa.
Si può dire che, in primis, tali soggetti non devono essere sottoposti a misure particolari stabilite dall’autorità giudiziaria, quindi, non devono essere in stato di detenzione per delitti in materia bancaria, assicurativa, tributaria, riciclaggio, corruzione, frode e altro né esserlo stati nei precedenti ultimi due anni.
Una volta stabiliti i requisiti principali bisogna comunicare alla Banca d’Italia, prima dell’inizio dell’attività come Operatore Professionale in Oro, la società che opererà in tal senso. La comunicazione avviene attraverso dei moduli prestabiliti dall’istituto stesso in cui si indicheranno con chiarezza tutti i dati della società, gli estremi del rappresentante legale inserendo le eventuali comunicazioni e attestazioni richieste e tenendo presente che eventuali atti falsi o dichiarazioni mendaci sono puniti ai sensi del Codice Penale.
A questo punto, entro 120 giorni dalla presentazione della comunicazione, la Banca d’Italia con proprio provvedimento assegnerà un codice operatore al soggetto che ha effettuato la comunicazione e, in tal caso, la domanda di iscrizione all’albo si intenderà positiva e quindi, accettata.
Queste figure diventano così i principali operatori che possono realizzare vere e proprie attività commerciali con l’oro così come anche i Banco metalli, anch’essi operatori professionali in oro, la cui differenza è rappresentata dal fatto che il loro materiale non è rivenduto bensì destinato alla fusione ed affiliazione di tutto l’oro raccolto con la possibilità di coinvolgere anche i cittadini privati.
Se si hanno requisiti ed affinità per questo genere di lavoro, si può dire che appartenere all’albo degli Operatori Professionali in Oro può essere considerata un’attività redditizia nonché aggiuntiva ad altre perché essa non limita la possibilità di esercitare altre attività lavorative e commerciali di diversa natura.
Basti considerare che oggi questa figura sta prendendo largo sbocco lavorativo perché in tanti preferiscono acquistare o vendere oro non più tramite gioiellerie. Principalmente bisogna prendere atto che, queste ultime, non sempre hanno a disposizione lingotti di grandi dimensioni e spesso ricercate e che, inoltre, hanno l’obbligo della fatturazione con IVA, una tassa, in tal caso, non recuperabile.
L’operatore professionale in oro, invece, ha questa particolare caratteristica accattivante di poter commercializzare l’oro senza IVA, il che è molto vantaggioso specie per chi compra il materiale a puro scopo di investimento.